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Il Padre Nostro

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta sulla terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo contro di noi, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

AMEN

AMEN
Non sono un gran credente....ma credo in qualcosa superiore all'uomo....la conferma è una preghiera di migliaia d'anni fa.....l'uomo nonostante tutto è ancora fermo al Pane quotidiano e ai Debiti....abbiamo migliorato ed inventato molto ....tranne le cose più Importanti. SAPO.

venerdì 28 settembre 2012

Fotovoltaico: Agevolazioni Fiscali


Il fotovoltaico dopo il conto energia: cosa c’è da sapere sulle agevolazioni fiscali previste

E’ già ora di cominciare a pensare al dopo conto energia, sia perchè le più ottimistiche previsioni dicono che la durata non sarà superiore a qualche mese, sia perchè forse è giunto il momento di abbandonare un decreto pieno di lacune e di incertezze, che non permette di fare la minima programmazione, con chiarimenti e regole interpretabili e piene di ostacoli e “trappole”. Ne abbiamo già parlato (leggi l’approfondimento), un decreto di poche pagine non può avere 130 pagine di regole applicative. Abbiamo fatto una chiacchierata con un consulente che ci ha chiarito alcuni aspetti molto interessanti, tra i quali la tanto discussa detrazione del 36% (ora 50%) che ancora in parecchi ritengono incompatibile, anche perchè non è proprio alla luce del sole.
Iniziamo dalla Risoluzione ministeriale 207/E del 20.5.2008, la quale stabilisce che non è possibile cumulare la tariffa incentivante prevista per gli impianti fotovoltaici con la detrazione del 55%. Il 55% però può essere utilizzato per altri interventi realizzati sull’edificio contemporaneamente all’installazione dei pannelli fotovoltaici. Ad esempio se oltre ai pannelli vengono realizzati altri interventi di riqualificazione energetica che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20%, su questi altri interventi (ad esempio l’isolamento del tetto dell’edificio) si può beneficiare del 55%. In questi casi però è bene tenere nettamente distinte le fatture per i pannelli fotovoltaici (no 55%) dalle altre fatture per la riqualificazione energetica (si 55%) in modo da non fare confusione, dato che quasi sempre l’agenzia delle entrate, nel controllare le dichiarazioni, chiede la documentazione negli anni successivi.
Il 55% può essere utilizzato sia da persone fisiche/privati, sia da imprese individuali, società di qualsiasi tipo (società di persone, società di capitali), sia da enti pubblici e privati, sia da studi professionali. L’impresa individuale o la società, rispetto ai privati, ha la possibilità di dedurre l’ammortamento dell’impianto fotovoltaico. In alternativa, se l’impianto viene fatto in leasing, si possono dedurre i canoni di leasing. Di conseguenza, anche se non hanno il beneficio del 55%, hanno comunque un risparmio di imposta grazie all’ammortamento o alla deducibilità dei canoni. I privati, invece, non ne usufruiscono.
Nell’agevolazione del 36% (ora 50%) rientrano invece interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione dell’edificio, di risanamento o restauro conservativo. Rientrano anche interventi di bonifica dell’amianto (anche se eseguiti senza una ristrutturazione o una manutenzione straordinaria). Rientrano anche gli interventi che permettono di conseguire risparmi energetici. La la circolare ministeriale del 24 febbraio 1998 n. 57 è stata una delle prime che ha commentato il 36% e (salvo alcuni dettagli, come il numero delle rate, l’importo massimo di spesa, la % di detrazione) è ancora pienamente valida. Lì si richiamano ad un certo punto gli interventi che consentono un risparmio energetico richiamati dal decreto del 15 febbraio 1992.
Nel decreto 15 febbraio 1992, art. 1 è specificato chiaramente l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Di conseguenza gli impianti fotovoltaici rientrano nell’agevolazione 36% (ora 50%), anche senza interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.  Il decreto 19 febbraio 2007 prevede però all’art. 9 comma 4 che le tariffe incentivanti non sono applicabili agli impianti fotovoltaici per i quali si è usufruito dell’agevolazione prevista dall’art. 2 della L. 289/2002. Questo articolo richiama il 36%.
In sintesi il 36% (ora 50%) è sicuramente utilizzabile per gli impianti fotovoltaici anche senza altri tipi di interventi (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.). E’ però incompatibile con la tariffa incentivante. Ha il grosso pregio di non richiedere condizioni o livelli di efficienza energetica come è invece previsto dal 55% e inoltre ha il pregio di non prevedere comunicazioni all’enea o documentazione complessa da presentare all’agenzia delle entrate.
Occorre ovviamente informarsi sempre in Comune se l’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici richiede una qualche comunicazione (DIA, Scia, comunicazione di inizio lavori),  se non occorre presentare la documentazione, ai fini fiscali è sufficiente preparare un’autocertificazione (va firmata e solo conservata, senza inviarla all’agenzia) in cui si attesta la data di inizio lavori e che l’intervento rientra tra quelli agevolabili. Potrà essere richiesta dall’agenzia delle entrate in caso di controllo. L’unico difetto è dato dal fatto che il 36% (ora 50%) è utilizzabile solamente dai privati (no imprese o società).
Tenuto conto delle possibilità sopra descritte, l’addio al Conto Energia non sarà così doloroso.
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